IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; Visto il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento e' ridotto al 10 per cento; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la nota del 31 agosto 1989, n. 43616, del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere duecentoquindici unita' di ragioniere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzando il concorso a ventisei posti di ragioniere espletato nel dicembre 1988; Ritenuto che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilita', il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ha dato attuazione al processo di mobilita' richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilita'; Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, cosi' come specificate in dispositivo; Decreta: Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e' autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 duecentoquindici ragionieri (sesta qualifica funzionale), di cui ventisei vincitori e centottantanove idonei del concorso a ventisei posti di ragioniere espletato nel dicembre 1988. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 9 ottobre 1989 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1989 Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 189